Codice di comportamento sportivo

CONI, luglio 2004

Premessa

II presente Codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite.

I tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all’osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.

L’ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI, segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell’eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull’attività conseguente.

2. Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti all’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall’Ente di appartenenza. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo collaborano alla corretta applicazione della normativa vigente. Essi comunicano agli uffici competenti dell’Ente di appartenenza ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell’attività in ambito sportivo, e forniscono ai medesimi tutte le informazioni richieste.

Le società, le associazioni e gli altri Enti dell’ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

È fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un in debito vantaggio nelle competizioni sportive.

4. Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute

È fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell’ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell’atleta.

5. Principio di non violenza

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica e morale dell’avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

6. Principio di non discriminazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al sesso, all’età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

8. Dovere di riservatezza

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall’ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all’Ente di appartenenza o da questi detenute.

9. Principio di imparzialità

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell’attività che svolgono nell’ambito sportivo.

Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell’attività in ambito sportivo.

10. Prevenzione dei conflitti di interessi

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

È fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell’ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

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